Abbiamo ricevuto segnalazioni relativamente al Certificato telematico di malattia non compilabile dopo una Televisita. Alcune Aziende Sanitarie, ad esempio in Regione Lombardia, facendo riferimento alla “Legge Brunetta”, prevedono in modo esplicito, che possa essere compilabile solo dopo prestazioni in presenza.
“Giova ricordare – dice Sergio Pillon, Vicepresidente AiSDeT – che nel documento di Approvazione delle Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare GU, Serie Generale n.120 del 24-05-2022 è espressamente indicato come una Televisita esiti in un referto strutturato, qualora sia erogata dallo specialista.
Nel referto – continua Pillon – è presente la diagnosi come la prognosi (giorni di inabilità), ma il Certificato telematico di malattia, che potrebbe essere compilato in modalità automatica nella Piattaforma nazionale di telemedicina, evitando una inutile burocrazia, invece può, in ottemperanza a Legge Brunetta, essere esitato solo dopo la visita in presenza.
Non si comprende la contraddizione – prosegue Pillon – perché la Televisita è riconosciuta come Atto medico e ha valore legale. Il referto della Televisita viene, infatti, depositato nel Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso la piattaforma di telemedicina e può essere integrato automaticamente nel Certificato telematico di malattia, che oggi, invece, può essere compilato ed inviato all’INPS solo dopo una visita in presenza.
“La Televisita – aggiunge Pillon – si chiude sempre con un referto, che vale come attestazione di malattia, sia in campo assicurativo che come giustificativo per l’assenza dal luogo di lavoro, ma paradossalmente non può essere compilato ed inviato per via telematica dopo una televisita.
Chiediamo, dunque – conclude Pillon – che su questo aspetto, che appesantisce il processo di assistenza e che crea un onere inutile all’assistito e al medico curante, si intervenga per adeguare la Legge Brunetta, conformando il referto in Televisita a quello in presenza per gli aspetti legati all’ambito assicurativo e di giustificazione INPS”.